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11-07-2016


https://youtu.be/_OT0jcqGYSg DATE 1 sessione: Martedì 22 Novembre (dalle 18,00 alle 22,00) 2 sessione: Martedì 29 Novembre dalle 18,00 alle 22,00 con cena inclusa) 3 sessione: Martedì 6 Dicembre (dalle 18.00 alle 22,00) DESTINATARI Imprenditori, manager, liberi professionisti, agenti di commercio e mediatori immobiliari. OBIETTIVI Costruire efficaci relazioni professionali oggi è garanzia di successo. Questo corso di Business Etiquette è in grado di aiutare il professionista, attraverso semplice tecniche e suggerimenti pratici, a gestire al meglio la propria “Prima Impressione”, a sviluppare sicurezza e carisma nelle interazioni con i clienti e nelle relazioni sociali. CONTENUTI SESSIONE N.1: BUSINESS ETIQUETTE E PRIMA IMPRESSIONE ■ BUSINESS ETIQUETTE E IMPORTANZA DELLA PRIMA IMPRESSIONE - Come fare una buona prima impressione e attirare il consenso del cliente - Il segreto delle 3 V della Prima Impressione - Come memorizzare immediatamente il nome del nuovo cliente - L’importanza di offrire un servizio a 5 stelle - Perché le buone maniere fanno guadagnare di più ■ COME GESTIRE AL MEGLIO SALUTI E PRESENTAZIONI - Come e perchè occorre prestare molta attenzione alla stretta di mano iniziale. - Il biglietto da visita: qual è il momento giusto per consegnarlo? - Come imparare il corretto modo di presentarsi in ogni situazione. - Modo personale di comportarsi, modo di essere, il giusto garbo, eleganza ■ IL LINGUAGGIO DEL CORPO: PARLARE AGLI ALTRI CON DISINVOLTURA, STILE ED ELEGANZA - Come essere carismatici - Vincere con savoir-faire la “grande paura” e la timidezza - Postura Bon Ton e segnali del corpo - I trucchi e le tecniche di chi parla in pubblico SESSIONE N. 2: IL PRANZO D’AFFARI ■ COME RENDERE IL PRANZO D’AFFARI UN AFFARE - Il Galateo della tavola - Apparecchiatura Base - Come si mettono le posate nelle pause e a fine pasto - Ad ogni portata il giusto comportamento ■ L’ ORGANIZZAZIONE DI UN PRANZO DI LAVORO - Corretta pianificazione - Il prima, il durante e il dopo - Il momento dell’ordine ■ FARE AFFARI A TAVOLA - Le regole principali della conversazione - Quando è il momento giusto per iniziare a parlare di affari? - Il Tocco finale per rendere il pranzo d’affari un affare. ■ TUTTI A TAVOLA! - Esercizi pratici - I posti a tavola: bon ton e utili strategie - Semplici regole di Bon Ton a Tavola per distinguersi - Il cellulare dove lo metto? SESSIONE N. 3: IMMAGINE PROFESSIONALE, PHONOGENIA E NETIQUETTE ■ ABBIGLIAMENTO GIUSTO E IMMAGINE PROFESSIONALE - Cosa c’è alla base di una buona immagine professionale - Come fare per avere l’abbigliamento adeguato ad ogni circostanza - Cos’è lo style factor e come aggiungerlo alla propria immagine professionale. ■ PHONOGENIA: IL GALATEO DELL’IMMAGINE VOCALE - Come migliorare la propria voce – Vendere con bon ton al telefono - Frasi eleganti che colpiscono l’interlocutore ■ COME AVERE SUCCESSO NEGLI AFFARI GRAZIE ALLA BUSINESS ETIQUETTE - L’arte del Networking - Netiquette, ovvero il Bon Ton di Internet e delle nuove tecnologie DOCENTE Simona Artanidi, fondatrice di Etiquette Italy e consulente di Business Etiquette     PREZZO: 164,00 € + Iva – comprensivo di corso e cena PREZZO SOCI ASCOM: 149,00 € + Iva – comprensivo di corso e cena
07-15-2016

Il contratto preliminare di compravendita d’immobile ed il termine essenziale


Si ritiene opportuno ritornare ad occuparci della natura dei termini d’adempimento inseriti nei contratti preliminari (i cd. “compromessi”) di compravendita d’ immobili.

Si rammenta in primo luogo che il cd. “compromesso” o, più correttamente, “contratto preliminare ad effetti obbligatori”, è accordo negoziale preliminare che “formalizza” la volontà delle parti di successivamente stipulare un contratto di compravendita.

1.Il contratto preliminare di vendita e il termine essenziale


06-23-2016

Legge di Stabilità 2016 Anticipo della riforma delle sanzioni fiscali


La legge di stabilità per il 2016, anticipando al primo gennaio di quest’anno l’entrata in vigore della riforma sulle sanzioni fiscali di cui al Decreto Legislativo 158/2015, rivede gli obblighi relativi alle cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. 3.Anticipo della riforma delle sanzioni fiscali
06-23-2016

Ritardata registrazione dei preliminari


Ritardata registrazione dei preliminari La mancata registrazione nei termini dei contratti preliminari di compravendita immobiliare può essere sanata mediante il ravvedimento operoso. Innanzitutto l’obbligo di registrazione dei contratti preliminari di compravendita immobiliare, nei 20 giorni dalla loro sottoscrizione, deriva dal combinato disposto dell’art.2 comma 1 lettera a) del DPR 131/86 e dell’articolo 10 della parte prima della Tariffa allegata. 2.Ritardata registrazione dei contratti preliminari
06-23-2016

Prescrizione della provvigione del mediatore


Il nostro codice civile stabilisce, all’art. 1755, che il diritto alla provvigione sorge, in capo al mediatore, dal momento della conclusione dell’affare, ovvero quando tra le parti, poste in relazione dal mediatore, si sia validamente costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l’esecuzione del contratto e a tal fine il contratto preliminare di compravendita deve considerarsi atto conclusivo dell’affare. Il diritto alla provvigione si prescrive, ai sensi dell’art. 2950 cod.civ., nel termine annuale decorrente dalla conclusione dell’affare, cioè dalla data di sottoscrizione del contratto preliminare, con la precisazione che grava sulla parte mediata che eccepisca l’avvenuta prescrizione l’onere di provare in quale momento l’affare stesso è stato perfezionato. La prescrizione del diritto alla provvigione decorre a prescindere dal fatto che il mediatore sia a conoscenza o meno della conclusione dell’affare; la giurisprudenza ritiene che il semplice fatto che le parti non abbiano comunicato al mediatore la stipula di un contratto preliminare relativo all’affare intermediato non determina la sospensione della prescrizione del diritto di quest’ultimo a conseguire la provvigione, non sussistendo un obbligo in capo alle parti di avvisare il mediatore circa il perfezionamento del medesimo. Caso diverso è l’ipotesi in cui vi sia stato un comportamento doloso posto in essere dai contraenti volto a nascondere che l’affare si sia tra loro concluso, ai sensi dell’art. 2941, n. 8 c.c.. In tal caso, il termine prescrizionale annuale resta sospeso ed inizia a decorrere dalla data in cui il mediatore ha avuto conoscenza della conclusione dell’affare. La giurisprudenza ha avuto modo di ravvisare comportamento doloso delle parti in quello in base al quale le stesse abbiano posto in essere un'attività diretta ad occultare intenzionalmente al mediatore la situazione di fatto, cui è collegato il diritto alla provvigione. Ad esempio, come nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 24444/2011 infra citata: dopo una proposta d'acquisto pervenuta al proprietario tramite il mediatore, non accettata con conseguente restituzione dell'assegno rilasciato a garanzia, le parti abbiano concluso direttamente l'accordo sulla vendita di un immobile, continuando peraltro a far visitare l'immobile dal mediatore ad altri aspiranti acquirenti in modo da ingenerare nel medesimo la convinzione che nessun affare fosse stato concluso. GIURISPRUDENZA Il diritto del mediatore alla provvigione, soggiace al termine prescrizionale di un anno decorrente dal giorno della conclusione dell'affare. L'ignoranza di tale evento, nella quale versi il mediatore medesimo, determina una mera impossibilità materiale di esercizio del credito e, pertanto, può assumere rilievo non ai sensi dell'art. 2935 c.c., che collega la decorrenza della prescrizione alla sussistenza della sola possibilità legale di far valere il diritto, ma come causa di sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941 n. 8 dello stesso codice, ove la detta ignoranza sia attribuibile al dolo dei soggetti tenuti alla corresponsione della provvigione, coincidendo in tal caso la cessazione dell'effetto sospensivo della prescrizione con la data in cui il mediatore ha acquisito la consapevolezza della conclusione dell'affare. (Trib. Padova Sez. II, 25/11/2014) Nel comportamento doloso delle parti, il termine per la prescrizione del diritto alla provvigione da parte del mediatore decorre dal momento in cui egli ha avuto notizia della conclusione dell'affare. (Cass. civ., Sez. III, 21/11/2011, n. 24444) Il comportamento delle parti che, dopo aver raggiunto un sostanziale accordo sulla compravendita di un bene immobile, sul prezzo e sui tempi dei pagamenti, non abbiano ripreso i contatti mediante l'agenzia mediatrice, ma solo direttamente tra di loro, giungendo in breve tempo alla conclusione del medesimo affare, nel breve frattempo reso possibile dalla mutata situazione, relativa alla possibilità dell'alienante di acquistare un nuovo immobile dove trasferirsi, costituisce doloso occultamento delle ragioni di credito dell'agenzia  immobiliare. Nella fattispecie, non si tratta di un mero comportamento omissivo delle parti, che sarebbe di per sé inidoneo ad integrare il dolo, che giustifica la sospensione della prescrizione del diritto del mediatore immobiliare al compenso, ma di un attivo comportamento (contatto diretto tra le parti elusivo del ruolo del mediatore) direttamente rivolto esclusivamente a sottrarsi all'obbligo di pagamento della provvigione. (Trib. Firenze, 22/06/2010) L'art. 2950 c.c. dispone che il diritto del mediatore al pagamento della provvigione è sottoposto alla prescrizione di un anno. Conformemente al principio generale contenuto nell'art. 2935 c.c. (secondo il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere) questa prescrizione decorre dalla data della conclusione dell'affare, perché è da questo momento che sorge il diritto del mediatore alla provvigione. (Trib. Salerno, Sez. II, 24/03/2010) In tema di sospensione della prescrizione di un diritto, l'occultamento doloso è requisito diverso e più grave della mera omissione di un'informazione, la quale ha rilievo, ai fini della detta sospensione, soltanto se sussista un obbligo di informare; né il doloso occultamento può ritenersi implicito nella mancata registrazione o trascrizione di un contratto, trattandosi certamente di adempimenti doverosi, in quanto previsti da norme, anche se per finalità estranee ai rapporti tra privati, e tali da poter, in ipotesi, agevolare la conoscenza del contratto da parte dei terzi, ma inidonei, di per sé, a dimostrare il doloso occultamento della data del contratto o di altri fatti produttivi di diritti altrui. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito che, in tema di mediazione, aveva dichiarato prescritto il diritto alla provvigione, non avendo il mediatore dimostrato il doloso occultamento della conclusione del contratto e non sussistendo alcun obbligo del contraente di comunicare tale conclusione al mediatore). Rigetta, App. Torino, 25/11/2003 (Cass. civ., Sez. III, 29/01/2010, n. 2030) La prescrizione annuale del diritto del mediatore al pagamento della provvigione (art. 2950 c.c.) comincia a decorrere, a norma dell'art. 2935 c.c., dalla data della conclusione dell'affare, poiché è da questo momento che il diritto può essere fatto valere (art. 1755 c.c.). (Cass. civ., Sez. III, 05/05/1994, n. 4333