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Accolta l’istanza della F.I.M.A.A.: stoppato l’obbligo di invio della PEC entro il 31 ottobre

E’ noto che il provvedimento emanato lo scorso 8 agosto, congiuntamente dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza l’8/8/2014, prevedeva, per i soggetti destinatari delle norme antiriciclaggio, tra cui gli agenti immobiliari, l’obbligo di comunicare l’indirizzo PEC all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre.

F.I.M.A.A. si era fatta, giorni addietro, promotrice di un intervento presso il MEF, effettuato unitamente alle altre associazioni di categoria attraverso la Consulta Interassociativa, tendente a far sì che l’Agenzia delle Entrate reperisse direttamente l’indirizzo PEC degli agenti immobiliari dal Registro delle imprese – al quale tale indirizzo è già stato obbligatoriamente comunicato – evitando agli imprenditori un ulteriore inutile adempimento.

Con la risoluzione 88/E di ieri, l’Agenzia delle Entrate, osservato che effettivamente le imprese hanno già comunicato la propria PEC al Registro delle imprese, ha accolto l’istanza presentata e, ritenendo che gli indirizzi PEC possano essere acquisiti direttamente dal pubblico elenco conseguentemente formato, denominato INI-PEC, ha stabilito che le imprese che hanno già obbligatoriamente comunicato il proprio indirizzo di posta certificata non sono tenute all’adempimento previsto dal ricordato provvedimento dell’8/8/2014.

False mail dell’Agenzia delle Entrate

False mail dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che sono state messe in circolazione mail con il logo dell’Agenzia, aventi ad oggetto “Le Linee Guida”, che sono false e non provengono dall’Amministrazione finanziaria.

Alle mail è allegato un file in formato word – che riporterebbe presunte istruzioni utili ad evitare i controlli legati al redditometro – che contiene un virus e che, se aperto, potrebbe danneggiare il computer del destinatario.

L’Agenzia invita, quindi, i contribuenti che ricevono questo messaggio a non inoltrarlo ad alcuno, e ad eliminarlo dal computer, senza aprire l’allegato.