Canoni locazione divieto pagamento in contanti – chiarimenti-

per effetto dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità, la legge n. 147 del 2013, dal 1 gennaio 2014 il pagamento del canone locazione non potrà più essere in contanti ma solo sopra una certa soglia.
Infatti, la legge di stabilità, ha introdotto il divieto del pagamento in contanti del canone di locazione e degli affitti al fine di rendere sempre più tracciabili i pagamenti e combattere l’evasione fiscale e gli affitti in nero, fenomeno sempre più in crescita. Così da una parte dei conduttori e d’altra parte i locatori avranno l’obbligo di pagare e ricevere il canone di locazione non più in contanti ma con strumenti tracciabili, vale a dire assegno, bonifico, pagamenti con Pos, ecc..
Il MEF con la nota prot. DT 10492 – 05/02/2014 è però immediatamente intervenuto per chiarire alcuni aspetti

Canoni locazione divieto pagamento in contanti 
E’ stata la legge di stabilità 2014, la legge n. 147 del 2013 all’articolo 1, comma 50 a prevedere il divieto di pagamento in contanti degli affitti e canoni di locazione e ora il Ministero delle finanze detta delle linee guida e
fornisce chiarimenti proprio sulle modalità di pagamento dei canoni di locazione di unità abitative.
L’articolo 1 comma 50 della Legge dicembre 2013, n. 147, la cosiddetta legge di stabilità 2014, prevede testualmente: “All’articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è inserito il seguente:1.1 i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono
corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle
agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore”.
Nella nota in oggetto, il Ministero delle finanze chiarisce che il pagamento affitti può avvenire in contanti fino a 999,99 euro e per quei proprietari che hanno ricevuto il canone di locazione in contanti dal 1 gennaio 2014,
quando cioè è entrata in vigore la legge di stabilità 2014, non troverà applicazione alcuna sanzione.
Canone locazione pagamento contanti fino a 999,99 euro 
Il Dipartimento del Tesoro ha precisato che il divieto scatta al superamento di una certa soglia che è lo stesso limite contenuto all’articolo 49 della normativa antiriciclaggio, ossia il d.lgs. 231 del 2011, quello di 1000 euro.
E’ vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di
trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia di 1000 euro che appaiono artificiosamente frazionati.
Pagamento affitti: occhio alla ricevuta 
La nota del Tesoro spiega che per documentare le transazioni avvenute tra proprietario e inquilino rispettino l’obbligo di pagare e ricevere ai canoni di locazione in contanti solo fino a 999, 99 euro può bastare “una prova
documentale”, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti.
Canone locazione tracciabili: chi rientra e chi no 
L’obbligo riguarda tutti i canoni di locazione abitativa dalla residenza abituale, turistiche, studentesche,
transitorie e sono esclusi negozi, uffici, capannoni, box e quelle di edilizia residenziale pubblica.
Pagamento affitti contanti: la sanzione 
La multa prevista dalla normativa antiriciclaggio, infatti, si applica solo per chi trasferisce somme di denaro da 1.000 euro in su senza utilizzare strumenti di pagamento tracciabili. La sanzione va dall’1 al 40% dell’importo trasferito, con un minimo di 3.000 euro. La nota ricorda proprio che il decreto legislativo n. 231 del 2007 ha previsto che è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o
di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia di 1000 euro che appaiono artificiosamente frazionati.